| Written by Massimo, on 22-04-2010 18:39 |
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- ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA LETTERA -
Chi scrive è la Dott.Ssa Luisa Cavallo Comandante del Nucleo Sommozzatori della Polizia di Stato:ATTENZIONE! Sono stata di recente interpellata da una amica subacquea in merito alla possibilità che alcuni Organi di polizia abbiano proceduto al sequestro di un veicolo che trasportava bombole subacquee.Il CNeS e la Sezione Polizia Stradale di La Spezia hanno quindi compiuto una ricognizione della normativa vigente ed hanno appurato quanto segue:- esiste, a livello europeo, una normativa (recepita anche nell'ordinamento italiano) che prevede determinate prescrizioni per il trasporto di materiali pericolosi su strada a bordo di veicoli. Tale normativa è comunemente definita "Accordo ADR". Nell'anno 2009, tale normativa è stata modificata. Il testo è disponibile sul sito http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=856 Ebbene, se fino all'anno 2009 non esistevano limiti per il trasporto non commerciale di bombole contenenti gas comburenti (quali sono considerate quelle contenenti ossigeno puro e/o miscele iperossigenate), oggi, con l'entrata in vigore della nuova normativa, i parametri di riferimento sono stati modificati.In particolare, per il trasporto da parte di privati vige, comunque, il principio dell'esenzione da qualunque forma prescritta di disposizione per il loro trasporto.Viceversa, per diving, associazioni, ONLUS od altre società di fatto o di diritto (non limitandosi, pertanto, il trasporto ad uso privato per la "propria" attività di immersione), si applicano le nuove prescrizioni contenute nell'accordo ADR 2009.In particolare, diving, aziende, associazioni, etc. e comunque tutti coloro che non potranno dimostrare che il trasporto viene effettuato a soli usi privati, dovranno obbligatoriamente:- munirsi di DDT per il trasporto di merci pericolose, ove siano indicati il luogo e la sede di mittenza e del destinatario; il numero chimico della merce (si ricava dal testo dell'ADR 2009); la classe di imballaggio (vds. ADR 2009); il quantitativo da trasportare;- essere dotati, a bordo del veicolo, di un estintore da Kg. 2 idoneo per lo spegnimento di incendio da comburenti certificato di idoneità delle bombole (collaudo e punzonature), da cui emerga (anche tramite colorazione delle ogive) che le stesse sono idonee a contenere ossigeno puro e/o miscele iperossigenate;- posizionare le bombole trasportate all'interno di gabbie o con sistemi di ritenuta, per evitare che esse possano muoversi e comunque non trasportarle MAI vicino ad olli di qualunque tipo. Diversamente, il trasgressore potrà incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 168 del Codice della Strada che prevede, oltre alla confisca amministrativa del veicolo, la sospensione della patente e della carta di circolazione da 2 a 6 mesi, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare, a seconda della violazione commessa, da un minimo di € 150, ad un massimo di € 7.369. Cercate tutti, per quanto vi è possibile, di operare "in rete", onde evitare di rovinarsi, oltre ad una bella giornata di immersione, anche 6 lunghi mesi di guida dei veicoli! Luisa Cavallo Last update: 23-04-2010 06:32
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